Casartigiani Treviso



25/01/2022
GREEN PASS: NUOVO DPCM DEL 21 GENNAIO

Con il provvedimento firmato il 21 gennaio scorso vengono elencate le attività consentite senza il possesso del Green Pass. Prendendo in esame il contenuto del DPCM che avrà efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022viene consentito l’accesso senza green pass al fine di soddisfare:

- Esigenze alimentari e di prima necessità, attraverso l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

  1.  Esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2.  Di prodotti surgelati;
  3.  Di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4.  Di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5.  Di articoli igienico-sanitari;
  6.  Di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7.  Di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8.  Di materiale per ottica;
  9.  Di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

- Esigenze di salute, attraverso l’accesso sempre consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

- Esigenze di sicurezza, attraverso l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti.

- Esigenze di giustizia, attraverso l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di perone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata.

Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce come il rispetto delle misure, e dunque lo svolgimento dei controlli, venga assicurato dai titolari delle attività commerciali e dai responsabili dei servizi sopra menzionati, con verifiche effettuate a campione.

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