Casartigiani Treviso



17/09/2019
RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL

L' INAIL premia con uno "sconto" denominato “oscillazione per prevenzione” alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro ulteriori ai minimi previsti dal D. Lgs. 81/08. È possibile ridurre il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL; sulla base del D.M. 03.12.2010 la riduzione di tasso in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo è del:

Lavoratori-   Riduzione

  • Fino a 10                                 28%
  • da 11 a 50                               18%
  • da 51 a 100                             10%
  • oltre 200                                    5%

l’Azienda può presentare o spedire all’INAIL sul modello OT23, la richiesta di riduzione del premio entro il 29 febbraio 2020.

  • Requisiti richiesti

Possono beneficiarne tutte le Aziende:

  • regolarità contributiva ed assicurativa
  • conformità alle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
  • realizzazione nel 2019 diinterventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro .
  • Come ottenere la riduzione

Entro il 29 febbraio l’Azienda deve presentare esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online su apposito modello presente sul sito www.inail.it per l’anno per il quale la riduzione è richiesta.

  • Valutazione e decisione

Al momento della domanda deve essere inviata tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di cui sopra.

  • Applicazione della riduzione

La riduzione opera per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

  • Requisiti del datore di lavoro

Al momento della concessione del beneficio, il datore di lavoro deve essere in possesso di:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi giurisdizionali, in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  •  regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
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